Collocamento Obbligatorio tramite Art. 14

La legge 68/99 in materia di collocamento dei disabili prevede l’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di adempiere all’assunzione di un numero di dipendenti disabili in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa.

La convenzione art. 14 è uno degli strumenti che consente all’azienda di adempiere ad una parte degli obblighi normativi senza assumere direttamente il lavoratore disabile, tramite la stipula di una convenzione con la Provincia di competenza e l’affidamento di una commessa ad una cooperativa sociale di tipo B dello stesso territorio.

Assolombarda Servizi, in un team integrato con l’Area Lavoro e Previdenza di Assolombarda, supporta l’azienda a individuare gli ambiti di attività delle cooperative sociali e a selezionare la cooperativa più idonea rispetto alle proprie esigenze e si occupa successivamente della gestione amministrativa della pratica di sottoscrizione della convenzione.

Collocamento Obbligatorio tramite Art. 14

A chi si rivolge:

Direttori risorse umane, direttore amministrativo, imprenditore, direzione generale, amministrazione del personale.

Collocamento obbligatorio

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