Rivalsa del datore di lavoro: un diritto dell’azienda
La rivalsa del datore di lavoro rappresenta un diritto per l’azienda.
Ogni volta che un lavoratore dipendente si assenta forzosamente dal posto di lavoro a seguito, ad esempio, di un sinistro stradale, il datore subisce un vero e proprio danno economico che, per sua natura, è risarcibile da parte del danneggiante e per il quale il datore di lavoro ha il diritto di recupero.
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Rivalsa del datore di lavoro – Danni per l’azienda e possibilità di essere risarciti
Non v’è dubbio che, in caso di assenza di un lavoratore infortunato a causa di un terzo, il datore di lavoro subisce un danno e non può perciò essere escluso da chi è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni subiti.
L’esercizio di tale diritto è scarsamente esercitato in Italia per la scarsa conoscenza dello stesso e per le obiettive difficoltà insite nell’esercitarlo.
Pochi datori di lavoro sono a conoscenza del fatto che in caso di assenza del proprio dipendente a seguito di un sinistro stradale causato da terzi, essi possono recuperare il risarcimento del danno economico sopportato per la mancata prestazione lavorativa.
E, normalmente, il danno subito dal datore di lavoro è quantificato sulla base di tutti i costi sostenuti dall’azienda, compresi gli eventuali oneri contributivi e retributivi, quali la quota di retribuzione differita maturata nel periodo di assenza (la tredicesima, la quattordicesima, la gratifica natalizia, il premio di produzione, il TFR ecc.) nonché le ferie non godute e comunque maturate in tale periodo, che sarà tenuto comunque a versare nel periodo di assenza del lavoratore e che quindi l’azienda ha diritto di recuperare.
Condizioni per una rivalsa valida:
La rivalsa del datore di lavoro è valida sia per casi di infortunio sia per casi di malattia (avvenuti fuori dall’orario di lavoro) ed è sempre applicabile quando l’evento di malattia o infortunio è imputabile a responsabile esterno coperto da assicurazione.
Non importa se l’infortunio o la malattia siano già chiuse o ancora aperte, in entrambi i casi sono recuperabili: la prescrizione è 24 mesi; quindi, si può tornare indietro di 2 anni, anche se il dipendente non lavora più in azienda.
Inoltre, il recupero è sempre valido sia che il dipendente abbia ragione o che ci sia un concorso di colpa e nel caso di dipendenti trasportati, i costi sono sempre recuperabili anche quando il conducente del veicolo su cui viaggiavano ha torto.
Come fare per ottenere il risarcimento?
Assolombarda Servizi, con un team integrato con professionisti competenti e preparati, aiuta l’azienda a individuare l’ambito di applicazione della legge e a ottenere il risarcimento dell’intero costo aziendale dei dipendenti in Malattia e/o Infortunio la cui causa sia imputabile a terza parte coperta da assicurazione (ad es. infortunio in itinere o qualunque evento legato ad incidente stradale.
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